Vediamo quali sono le modifiche più importanti introdotte dal disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore”.
Nella seduta di martedì 25 giugno 2024 è stato approvato dal Senato con 67 voti favorevoli e 44 astenuti il DDL “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. La legge 4 luglio 2024, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2024, apporta delle modifiche significative al Codice del Terzo Settore (dlgs n. 117/2017), con lo scopo di semplificare alcuni aspetti sia amministrativi sia burocratici così da rendere più agevole l’operatività degli enti coinvolti.
Scopriamo insieme le principali novità introdotte per gli ETS.
Cosa cambia per gli Enti del Terzo Settore con il nuovo DDL?
Dalla gestione delle risorse a questioni in materia di eredità, ecco alcune importanti modifiche introdotte con il DDL “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”:
- Utilizzo dei proventi per le associazioni sportive dilettantistiche ETS. L’articolo 6 stabilisce che le entrate derivanti da sponsorizzazioni, cessione di diritti, indennità per la formazione degli atleti o gestione di impianti sportivi devono essere destinate ad attività di interesse generale, connesse a sport condotto a livello amatoriale
- Iscrizione obbligatoria per le imprese sociali. L’articolo 11 introduce un nuovo requisito per le imprese sociali costituite come fondazioni o associazioni. Oltre all’iscrizione nel Registro delle Imprese devono dimostrare il possesso dei requisiti per la registrazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), al fine di ottenere la personalità giuridica
- L’articolo 13 introduce semplificazioni per gli ETS di piccole dimensioni. Più nel dettaglio, viene riconosciuta la possibilità di redigere il bilancio con il rendiconto per cassa per gli ETS con entrate fino a un tetto massimo fissato a €300.000 ― a dispetto dei €220.000 precedenti ― e, al contempo, è stato fissato un limite di €60.000 di entrate. Più specificatamente, gli enti dotati di personalità giuridica che hanno superato la soglia precedentemente menzionata, ma che si attesta al di sotto dei €300.000, dovranno redigere il bilancio nella forma estesa, comprendente lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione. Coloro che, invece, hanno registrato entrate pari o inferiori a €60.000 possono usufruire della forma del rendiconto per cassa semplificato
- L’articolo 24 riguarda lo svolgimento delle assemblee online, quindi, è stata introdotta la possibilità, eccetto per divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, per gli associati di intervenire in assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione ed esercitare la propria funzione di voto per via elettronica
- La modifica degli articoli 30 e 31 introduce nuove regole nella revisione legale dei conti. In particolare, sono incrementati i requisiti per obbligo del revisore, quindi, quando entrate, ricavi, vendite e proventi partono da €2.200.000 e raggiungono la soglia di €3.000.000, nel momento in cui il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da €1.100.000 a €1.500.000 e il numero dei dipendenti occupati viene innalzato da 12 a 20 unità
- La modifica all’articolo 36 aumenta dal 5% al 20% il limite massimo del rapporto tra lavoratori impiegati nelle attività e associati, migliorando le possibilità di occupazione nelle associazioni di promozione sociale
- Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 41 prevede che, se un ETS registrato al RUNTS scende sotto il numero minimo di associati previsto, ha un anno per ristabilire il requisito. Se non vi riesce, sarà escluso dal registro
- Nel comma 8 dell’articolo 101 viene dichiarato che la perdita della qualifica di ONLUS non comporta necessariamente l’ipotesi di scioglimento dell’ente
- La modifica al dlgs n. 346/1990 conferma che gli eredi non sono esonerati dalla responsabilità solidale per imposte su donazioni e successioni a favore di ETS legalmente riconosciuti
- È previsto un cambiamento all’articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall’inventario dei beni dell’eredità all’apposizione dei sigilli. Tale possibilità viene concessa quando sono chiamati come eredi persone giuridiche private senza scopo di lucro ed ETS
Le novità introdotte dal DDL “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore” rappresentano un passo avanti verso un sistema più semplice ed equo, pensato per migliorare l’efficienza organizzativa e offrire un quadro normativo più chiaro e accessibile.
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