La circolare ABI del 28 Ottobre 2020, riconferma quanto già espresso dal cosiddetto decreto legge Cura Italia: “Le imprese del settore primario possono essere ammesse alla garanzia diretta” di MCC.
Sottolineando come non sia necessario l’intervento di Ismea sulle operazioni di credito agrario coperte dalla garanzia del Fondo.
Quali sono le condizioni d’accesso al Fondo di Garanzia?
Dall’applicazione del Decreto-Legge17 marzo 2020, L’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso alle imprese che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”.
Le imprese agricole possono richiedere un finanziamento d’importo massimo pari al:
- 25% del fatturato;
- doppio della spesa salariale.
Fino a nuova comunicazione, è possibile presentare la richiesta di garanzia solo ai sensi del cosiddetto Temporary Framework, con:
- garanzia al 90% su operazioni con durata fino a 72 mesi, comprese quelle di importo ridotto
- garanzia pari all’80% per le operazioni di rinegoziazione e consolido
- garanzia al 100%, fino a 30 mila euro (lettera m) secondo le regole disciplinate dall’Ente Gestore, laddove l’impresa non ne avesse già beneficiato.
Si ricorda che tale regime è valido fino al 30 Giugno 2021, salvo ulteriori proroghe.